Entro 5 giorni dal ritiro della patente è possibile chiedere al Prefetto un permesso temporaneo di guida.
PATENTE SOSPESA, COME OTTENERE IL PERMESSO ORARIO DI GUIDA
Il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro cinque giorni dal ritiro, può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso temporaneo di guida. In questo articolo viene spiegato come ottenere la restituzione della patente ed il permesso orario di guida.
indice
1. Cos’è la sospensione della patente di guida
2. Differenza tra revoca, ritiro e sospensione della patente
3. Quali sono le violazioni che comportano la sospensione della patente
4. Notifica della sospensione della patente
5. Presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
6. Il permesso orario di guida
7. Quando si può chiedere il permesso orario di guida
8. I casi in cui non si può richiedere il permesso di guida
9. Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza
10. Come ottenere il permesso temporaneo di guida
11. Documentazione da presentare
12. Modalità di presentazione dell’istanza
13. Rilascio del permesso orario di guida
14. Come avviene la restituzione della patente sospesa
⊆⊇
Se ti è stata appena sospesa la patente di guida e vuoi sapere come puoi tornare a circolare con il tuo veicolo, questo è il blog giusto per te.
Nell’articolo che segue spiegheremo tra l’altro come MultaTest, l’applicativo gratuito che compila in automatico ricorsi e calcola i termini di notifica, oggi ha una nuova funzione che permette di elaborare l’istanza per chiedere al Prefetto un permesso orario di guida ai sensi dell’art. 218, comma 2, del Codice della Strada.
Secondo la suddetta norma infatti il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro cinque giorni dal ritiro, nel caso in cui la violazione non rivesta carattere penale e non sia derivato un incidente, può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e, comunque di non oltre tre ore al giorno, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione di grave disabilità del conducente o di un suo familiare.
Se desideri provare gratuitamente MultaTest clicca qui, e in pochi minuti avrai l’istanza per ottenere il permesso orario di guida
Cos’è la sospensione della patente di guida
La sospensione della patente di guida è una sanzione accessoria prevista dall’art. 218 del Codice della Strada che può essere disposta dal Prefetto e/o dalle Autorità amministrative e giudiziarie competenti a seguito della contestazione di specifiche violazioni, con il fine di impedire temporaneamente ai titolari di utilizzare il documento di guida.(1)
Differenza tra revoca, ritiro e sospensione della patente
In base alle norme del Codice della Strada la patente di guida può, secondo i casi, essere revocata, ritirata o sospesa.
La revoca è il ritiro definitivo della patente. La revoca della patente viene disposta per motivi di condotta (guida in stato di ebrezza, guida contromano ecc.), oppure quando la persona perde in modo permanente i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida di un veicolo.
Quando invece sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti la patente può essere sottoposta a revisione.
Il provvedimento di revisione della patente può essere richiesto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, quando il conducente si trova in una di queste situazioni:
-
perdita totale dei punti della patente;
-
tre violazioni non contestuali che comportino la perdita di 5 punti nell’arco di 12 mesi;
-
guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
-
coma di durata superiore alle 48 ore;
-
coinvolgimento in incidente stradale che abbia provocato lesioni gravi alle persone.
Altro caso è rappresentato dal ritiro della patente. Il ritiro della patente infatti viene disposto dalle forze di polizia nel corso dei controlli, e deriva da infrazioni che in genere non entrano in conflitto con la sicurezza stradale, come per esempio essere fermati con la patente scaduta, oppure non avere ottemperato alla revisione del documento di guida, oppure ancora circolare con una errata disposizione del carico a bordo del veicolo. In caso di ritiro della patente il titolare può tornare in possesso della patente normalmente dal momento in cui si provvede all’adempimento della disposizione prevista dal Codice della strada.
La “Sospensione della patente” infine è, come abbiamo detto sopra, una sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada che viene applicata a seguito della contestazione di specifiche violazioni.
Quali sono le violazioni che comportano la sospensione della patente
La sospensione della patente consiste nella privazione temporanea del documento di guida.
Sono diverse le violazioni del Codice della Strada che prevedono la sospensione della patente di guida. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco delle principali violazioni che comportano la sospensione della patente:
– Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto (Art. 6 C.d.S.)
– Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell’ autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme (Art. 10 C.d.S.)
– Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista (Art. 86 C.d.S.)
– Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati – Art. 117 C.d.S.)
– Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta (Art. 125 C.d.S.)
– Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (Art. 142, comma 9, C.d.S.)
– Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate (Art. 143, comma 12, C.d.S.)
– Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i specifici divieti previsti dal Codice della Strada (Art. 148 C.d.S.)
– Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose (Art. 168 C.d.S.)
– Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza (Art. 176. comma 1, lett. c, C.d.S.)
– Circolare sulla corsia per la variazione di velocità (Art. 176. comma 1, lett. d, C.d.S.)
– Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti (Art. 179 C.d.S.)
– Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l (Art. 186. comma 2, lett. a, C.d.S.)
– Non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione (Art. 189. commi 1 e 5, C.d.S.)
– Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro (Art. 213 C.d.S.)
– Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (Art. 214 C.d.S.)
– Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (Art. 217 C.d.S.)
La sospensione della patente riguarda la violazione di norme particolari e casi di maggiore gravità; può avere natura sanzionatoria o cautelare.
ll periodo di sospensione della patente varia in base alla gravità della violazione contestata, parte da 15 giorni e può arrivare anche fino a 5 anni.
La durata della sospensione della patente dipende da diverse circostanze: entita’ del danno apportato, gravita’ della violazione commessa, l’aver provocato un incidente stradale ed il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Notifica della sospensione della patente
Dal momento in cui viene ritirata la patente, l’Agente di Polizia ha 5 giorni di tempo per trasmetterla alla Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione. A seguito del ricevimento del verbale e della patente ritirata il Prefetto, poi, a sua volta, ha 15 giorni di tempo per notificare a casa l’ordinanza di sospensione della patente.
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni dal ricevimento, ovvero dopo 20 giorni dall’infrazione, il titolare della patente puo’ ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
Contro la sanzione accessoria di sospensione della patente è possibili presentare ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla data di notifica della sanzione accessoria, oppure al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa entro 30 giorni dalla notifica, o al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 20 giorni dal ricevimento dell’ordinanza di sospensione della patente Non è possibile fare il ricorso al Prefetto se la multa è stata già pagata.
Il permesso orario di guida
Se ti hanno sospeso la patente per poco tempo potrebbe non convenire fare ricorso visto che i tempi dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi sono piuttosto lunghi.
Al riguardo potresti valutare, se ricorrono le condizioni, di chiedere un permesso orario di guida al Prefetto per motivi di lavoro o o per assistenza a familiari inabili, valevole per il periodo di sospensione della patente ai sensi dell’art. 218, comma 2, del Codice della Strada.
Cliccando qui potrai verificare se ci sono le condizioni per chiedere il permesso temporaneo di guida che MultaTest compilerà per te in pochi minuti.
Quando si può richiedere il permesso orario di guida
Il permesso orario di guida può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:
- la sospensione della patente deriva da violazioni amministrative che non costituiscono reato;
- dalla commessa violazione non sia derivato un incidente stradale.
Bisogna considerare inoltre che il permesso di guida temporaneo può essere richiesto solamente per due specifici motivi:
A) per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri
B) ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, cioè quando il guidatore o un familiare è un invalido civile.
Il permesso deve essere richiesto per non oltre 3 ore al giorno e per determinate fasce orarie.
Le fasce orarie sono, di norma, liberamente decise dall’istante ma devono comunque esser coerenti con i motivi indicati nella richiesta.
MultaTest è capace di elaborare la richiesta di permesso orario in modo coerente, in conformità alle norme del Codice della Strada.
I casi in cui non si può richiedere il permesso di guida
Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile esclusivamente nel caso di sanzione amministrativa, mentre non è possibile rilasciarlo nel caso in cui la sospensione della patente consegua alla contestazione di un reato (2).
Il permesso orario di guida pertanto non può essere concesso nei seguenti casi:
– Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate (Art. 9, 9 bis e 9 ter C.d.S.)
– Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l. (Art. 186. comma 2, lett. b, C.d.S.)
– Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (Art. 186. comma 2, lett. c, C.d.S.)
– Rifiuto di sottoporsi ad alcol test (Art. 186, comma 7, C.d.S.)
– Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all’assunzione di stupefacenti (Art. 187, comma 1, C.d.S.)
– Rifiuto di sottoporsi all’accertamento per rilevare l’assunzione di stupefacenti (Art. 187. comma 8, C.d.S.)
– Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
– Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti (Art. 193, comma 4-bis, C.d.S.)
MultaTest segnala all’utente quando non è possibile richiedere il permesso orario di guida, poiché distingue le sanzioni amministrative dalle violazioni che rivestono carattere penale. Naturalmente l’utente dovrà indicare la fattispecie precisa riportata nel verbale elevato dall’Agente di polizia.
Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza
Un caso particolare è rappresentato dalla guida in stato di ebbrezza in quanto tale fattispecie viene sanzionata in tre modi diversi, a seconda il tasso alcoolemico riscontrato nel corso dei controlli effettuati sul conducente.
In estrema sintesi l’art. 186, comma 2, del Codice della Strada distingue tre fasce sanzionatorie. Si applica la sanzione amministrativa solo nel caso in cui il tasso alcolemico risulta non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), mentre quando il tasso alcolemico è superiore a tale soglia si applicano le sanzioni penali.
Ciò significa che, nel caso di guida in stato di ebbrezza, e’ possibile richiedere il permesso orario di guida solamente se al controllo il tasso alcolemico risulta non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). In tale ipotesi viene applicata al conducente un’ammenda da euro 500 a euro 2000 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
L’Agente al momento dell’accertamento della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, alla Prefettura del luogo dove è stata commessa la violazione. Il Prefetto, una volta ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida.
Se nel frattempo il conducente richiede il permesso orario di guida, con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il Prefetto può concedere il permesso temporaneo fino a tre ore giornaliere
Come ottenere il permesso temporaneo di guida
Per richiedere il permesso orario di guida è necessario presentare motivata istanza al Prefetto, corredata della necessaria documentazione.
L’istanza deve essere presentata alla Prefettura del luogo della commessa violazione entro 5 giorni dal ritiro della patente. Fai attenzione perché normalmente le Prefetture non tengono conto delle istanze pervenute oltre il predetto termine o, comunque, dopo l’emanazione dell’ordinanza di sospensione.
– per le persone che hanno esigenza di recarsi al lavoro in automobile, all’istanza bisognerà allegare la documentazione richiesta dalla Prefettura di competenza che, normalmente, consiste nella certificazione del datore di lavoro con specificati l’orario e la dichiarazione del soggetto in questione dell’impossibilità di raggiungere il suddetto luogo di lavoro con mezzi di locomozione che non siano evidentemente l’automobile (ovvero ciclomotore, treno, metropolitana, autobus, tram, etc…).
– per le persone che possono beneficiare dell’articolo 33 relativo all’invalidità civile, devono essere allegati alla richiesta i documenti che attestino l’invalidità di un proprio familiare e la dichiarazione ove si affermi l’impossibilità e/o l’inesistenza di altri individui che possano accompagnare l’invalido.
Modalità di presentazione dell’istanza.
Multatest consente la redazione automatica delle istanza di permesso di guida. Rispondendo a tutte le domande MultaTest sarà in grado di redigere un’istanza completa e adeguatamente motivata, indicando la documentazione da allegare.
L’istanza di permesso infatti deve essere anche adeguatamente documentata; al riguardo si consiglia di utilizzare sempre la modulistica disponibile sul sito web della Prefettura competente, anche se l’istanza compilata da MultaTest già contiene le principali dichiarazioni richieste per il rilascio del permesso orario di guida.
All’istanza deve essere allegata:
– copia del verbale di contestazione e ritiro della patente;
– idonea documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o il ricorrere di situazioni di cui alla legge 104/1992 (vedi sopra il punto sulla documentazione da presentare).
– documento d’identità;
La richiesta del permesso orario di guida va sottoscritta con firma digitale o autografa e inoltrata entro cinque giorni dal ritiro della patente alla Prefettura competente, tramite Pec, via e-mail, a mezzo lettera raccomandata o Fax, oppure presentando l’istanza direttamente presso la Prefettura.
Rilascio del permesso orario di guida
Qualora la richiesta sia accolta la Prefettura rilascia con la medesima ordinanza con cui si sospende la patente l’autorizzazione alla guida, in cui sono indicate le fasce orarie e il periodo di validità del permesso.
E’ possibile pertanto guidare, negli orari richiesti e indicati nell’istanza, solo dal momento in cui l’ordinanza di sospensione è emanata e contestualmente viene autorizzato il permesso orario.
Bisogna stare attenti a rispettare le fasce orarie perché chi viola i limiti indicati nell’ordinanza del Prefetto con cui il permesso orario di guida è stato concesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842,00 a € 7.369,00 e, inoltre, si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi .
C’è inoltre un aspetto molto importante da valutare, perché la normativa del Codice della Strada prevede che con l’accoglimento dell’istanza il periodo di sospensione della patente di guida è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. In altre parole ciò significa che se, per esempio, chiedi un permesso di guida di 3 ore al giorno per 32 giorni, la sospensione della patente si prolungherà per 8 giorni (corrispondenti a 192 ore).
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.
Il permesso di guida orario può essere concesso una sola volta e per un periodo molto limitato, non oltre tre ore al giorno.
Come avviene la restituzione della patente sospesa
La patente di guida viene sospesa con ordinanza emessa dal Prefetto territorialmente competente che comunica il provvedimento alla Motorizzazione.
Al termine del periodo di sospensione stabilito nell’ordinanza del Prefetto, la patente viene restituita generalmente per il tramite dell’Ufficio o Comando di Polizia di residenza del trasgressore.
Se il documento di guida è stato rilasciato da uno Stato estero, ed il titolare è residente all’estero, la patente verrà invece trasmessa al Consolato competente.
La patente può essere ritirata direttamente dall’intestatario della patente o da una persona delegata, in quest’ultimo caso presentando la delega con allegata la fotocopia del documento di identità del delegante.
Una volta trascorso il termine di sospensione, l’automobilista può chiamare e chiedere all’Ufficio di polizia quando la patente è pronta e disponibile per il ritiro e quindi passare a prenderla presentando il proprio documento d’identità.
Se la patente è stata sospesa per guida sotto l’effetto dell’alcool, con tasso superiore a 1.5 (art. 186, 9° c. del C.d.S.) o di sostanze stupefacenti (art. 187, 6° c. del C.d.S.) , o in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186, 7° c. del C.d.S.), prima di poter riavere la patente è necessario sottoporsi a visita medica di controllo presso una delle Commissioni Mediche Locali Patenti di Guida, istituite in ogni Provincia.
In tali casi, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica e trasmette la patente sospesa all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia di residenza del trasgressore per l’emissione, non prima dello scadere del periodo di sospensione di un duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni della commissione medica; la restituzione della patente avverrà presso gli uffici della Motorizzazione Civile, previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.
Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali:
- Si riporta il testo dell’Art. 218 del C.d:S “Sanzione accessoria della sospensione della patente”. 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e’ stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo’ presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e’ determinato in relazione all’entita’ del danno apportato, alla gravita’ della violazione commessa, nonche’ al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi’ valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e’ aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e’ stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e’ notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza e’ altresi’ comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo’ ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo’ essere concesso una sola volta. 3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. 4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso e’ stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo
- Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 6535 in data 22.04.2011, ha precisato che il permesso non può essere concesso in caso di illecito penale.
Gentile Redazione,
A noi risulta che, in caso di sospensione della patente di guida come previsto dal D.L.vo 285/92, art. 186, comma 2, la visita medica prevista dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 4, sia disposta in qualunque caso, a prescindere dal tasso di alcolemia riscontrato al momento del ritiro della patente.
Tale visita è infatti prevista dal D.L.vo 285/92, art. 186, comma 8.
Il titolare della patente non ha l’obbligo di presentarsi alla visita, in tal caso però il Prefetto, in via cautelare, può disporre la sospensione fino all’esito della visita medica.
Crediamo che per completezza, onde evitare la possibile azione cautelare da parte del Prefetto, sarebbe utile all’utente essere a conoscenza di tale circostanza.
Complimenti per il servizio offerto dal vostro sito!
Siete molto competenti, e fornite un supporto concreto a tutti coloro che si trovano in difficoltà di fronte alle complesse procedure amministrative, collegate al ritiro della patente.
Salve violazine 143c. 12cds 327,oo multa 10 punti e sospensione della patente da 1 a 3 messi il problema e mia mogle ha una gravidanza gemellare a rischio con vari complicazioni e lo devo accompagnare nelle varie visite abitiamo in periferia. Nn posso fare nulla x avere dei permessi? Grazie
Un mio assistito ha presentato nei 5 giorni l’istanza per il permesso di guida oraria_per andare e tornare dal posto di lavoro . Sono passati oltre 30 giorni e la Prefettura non ha risposto. Cosa si fa in questo caso : si aspetta sempre che arrivi una risposta , si deve chiedere nuovamente la Prefettura oppure l’assistito può circolare lo stesso per mancata risposta e quindi vale il silenzio-assenso ?
Anch’io ho avuto un problema simile, ma non è stato difficile ottenere la restituzione della patente di guida. Il permesso orario di guida infatti viene rilasciato con la medesima ordinanza con cui viene sospesa la patente. Nel caso in cui l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni dal momento del ritiro della patente, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura, come prevede l’articolo 218, c. 2, del codice della strada. Magari provi prima a contattare la prefettura competente come ho fatto io, sono stati molto gentili e disponibili a fornire le indicazioni per richiedere la restituzione della patente.
Salve, mi hanno ritirato la patente il 24/01/2020 perché avendo un veicolo con fermo amministrativo e sequestro l’avevo lasciato in una piazza il tempo di svuotare la cantina dove era tenuta.
Non avevo pensato a farmi fare un permesso di guida in quello periodo.
Il ricorso è sempre dal giudice di pace.
Vorrei sapere se mi possono sempre fare un permesso di guida per poter andare a lavoro… Grazie
Buonasera. L’istanza per richiedere il permesso orario deve essere presentata alla Prefettura competente, del luogo dove è stata accertata la violazione, entro 5 giorni dal ritiro della patente. Tale termine è previsto dall’art. 218 del Codice della Strada. Saluti, M.T.
Per quanto riguarda la fascia oraria, se uno fosse un rappresentante, potrebbe anche compilare un’autocertificazione, spiegando le esigenze, se uno è un lavoratore che non ha degli orari fissi?
Buonasera Valentina. Si, certamente. E’ possibile compilare l’istanza anche per i lavoratori autonomi che non hanno orari predeterminati. Saluti, MT.
Buongiorno nel caso di sospensione della patente , ed utilizzzano l’auto esclusivamente per uso lavorativo è possibile chiedere lo spostamento della sospensione verso un periodo non lavorativo ed Agosto.
Grazie
Buonasera! Mi hanno ritirato la patente per avere effettuato un sorpasso sulla striscia continua. Sono trascorsi già più di venti giorni dal ritiro della. Cosa devo fare per riottenere la patente?
Potreste dirmi se nel caso di incidente stradale la patente viene sospesa?
Grazie.
Bentrovato Giuseppe. Nel caso di incidente stradale la patente di guida può essere sospesa quando: sia stata violata una norma del Codice della strada; oppure una o più persone, trasgressore escluso, abbiano subito lesioni personali; o quando comunque risulti una evidente responsabilità da ricollegarsi al comportamento del conducente al quale è stata contestata la violazione. saluti, MT
In data 18/01/2020 sono stato fermato dalla polizia stradale; in seguito all’alcoltest è stato rilevato un tasso alcolemico di 0.76. Poichè è trascorso quasi un mese e non ho ancora ricevuto il provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, volevo sapere se posso fare ricorso per ottenere la restituzione della patente . Grazie Tommaso.
Bentrovato Tommaso. il Prefetto una volta ricevuto il verbale da parte della polizia stradale, entro il termine di 20 giorni avrebbe dovuto notificarti l’ordinanza di sospensione della patente, indicando il periodo di durata della sospensione. Considerato che sembrerebbe ormai trascorso il termine di 20 giorni per la notifica dell’ordinanza, puoi chiedere al Prefetto la restituzione della patente, ai sensi dell’articolo 218 del codice della strada.
Buongiorno, quindi 20 giorni sono previsti per l’emissione del provvedimento di sospensione oppure per la notifica del suddetto provvedimento? cerco di essere più specifico, nel caso in cui la prefettura emetta il provvedimento nel termine dei 15 giorni ma lo notifichi all’interessato dopo 100 giorni, il decreto di sospensione patente è impugnabile per tardività della notifica?
Ringrazio la redazione per la risposta..
Buona sera Vincenzo. MultaTest è un calcolatore e redattore automatico di istanze e ricorsi nei confronti della Pubblica Amministrazione, non forniamo assistenza legale.
Per approfondire la questione relativa al termine di notifica del provvedimento di sospensione, segnaliamo, tra i tanti documenti che si trovano pubblicati sul web, l’articolo che può trovare al seguente link https://www.ratioiuris.it/illeciti-previsti-dal-codice-della-strada-il-ritiro-della-patente-di-guida-in-conseguenza-di-ipotesi-di-reato/
Spesso alle domande pubblicate sui nostri forum rispondono anche professionisti, magari se è fortunato riceverà una risposta esauriente. Tuttavia consideri che per rispondere alla sua domanda è necessario conoscere almeno il tipo di violazione contestata, in quanto, nel caso per esempio di una violazione che costituisce reato non si applica l’art.218 CdS, con i suoi termini (indicati nel post dedicato all’istanza per il permesso orario di guida redatta da MultaTest), bensì l’art.223 del Codice della strada che, in realtà, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l’emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto.
Come infatti potrà leggere nell’articolo segnalato, la Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul punto, stabilendo che la pubblica amministrazione non deve restare inerte e che deve provvedere entro un termine “ragionevole”.
Ci faccia sapere se l’articolo segnalato è stato utile.
Saluti, MT
Buonasera. E’ possibile conoscere quale è la Prefettura competente per chiedere il permesso orario di guida? Grazie. Matteo S.
E’ competente l’Ufficio Territoriale del Governo, il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione contestata al trasgressore.